Diverse le abrogazioni previste in un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2020 approvato dalla Commissione Bilancio del Senato nella seduta notturna del 10 dicembre 2019. Dal prossimo anno infatti non ci sarà più lo sconto in fattura dell’ecobonus e sismabonus. Eliminata anche la possibilità di cedere la detrazione IRPEF del 50% per interventi di risparmio energetico. Pertanto vi sarà ancora la possibilità di fruire dello sconto in fattura dell’eco e sismabonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019. Si rammenta che la relativa comunicazione dovrà effettuata entro il 28 febbraio del prossimo anno.
La possibilità dello sconto in fattura dell’eco e sismabonus è stata introdotta dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019). E’ previsto che i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile IVA e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa.
Il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Relativamente alla comunicazione da inviare entro il 28 febbraio, nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, viene precisato che si potranno utilizzare i seguenti canali:
  • canali telematici Fisconline o Entratel;
  • presentando agli uffici dell’Agenzia delle Entrate il modello, allegato al provvedimento n. 660057/2019, debitamente compilato o inviandolo tramite PEC, sottoscritto con firma digitale o firma autografa (in quest’ultimo caso occorre allegare anche un documento d’identità).

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, invece, dovranno essere seguite le modalità di cui ai punti 4.2 dei provvedimenti dell’8 giugno 2017 (prot. n. 108572) e del 28 agosto 2017 (prot. n. 165110). La comunicazione dovrà essere effettuata dall’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della precompilata. Nei condomini minimi, l’adempimento dovrà essere svolto da uno dei condòmini.

Abrogato come detto anche la facoltà per i contribuenti beneficiari della detrazione IRPEF sugli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia di cedere il credito in favore dei fornitori (anche indiretti) dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni. Esclusa la possibilità di cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165/2001.
Anche in questo caso sarà quindi possibile sfruttare tale possibilità per le spese sostenute nel 2019 e l’opzione per la cessione del credito dovrà comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2020 (con le modalità fissate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 660057/2019).

 

ALLEGATI: