Posto auto e disabilità in condominio: prevale il diritto alla mobilità
La gestione dei parcheggi nelle aree comuni rappresenta da sempre un punto critico nella vita condominiale. La questione, però, assume contorni ben più delicati e giuridicamente complessi quando a richiedere un’agevolazione è un condomino con disabilità motoria. In questo scenario, il tradizionale principio del “pari uso” cede il passo a valori di rango superiore, come la tutela della salute e della dignità della persona. Un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, supportato da un solido impianto normativo, stabilisce un principio chiaro: il diritto del condomino disabile ad un posto auto stabile e idoneo è prevalente.
Il punto di partenza è l’articolo 1102 del Codice Civile, che sancisce il diritto di ogni condomino di utilizzare le parti comuni. Tuttavia, la sua interpretazione non può essere rigida e matematica, ma deve essere bilanciata con i principi sanciti dalla Legge-quadro 104/1992 e, prima ancora, dalla Costituzione. Il diritto alla salute (art. 32) e il dovere di solidarietà sociale (art. 2) impongono di considerare le esigenze di chi si trova in una condizione di fragilità. Il parcheggio, in questi casi, smette di essere una semplice comodità per trasformarsi in uno strumento essenziale per garantire la libertà di movimento e l’accesso alla propria abitazione.
Su questa linea si è mossa con coerenza la giurisprudenza, arrivando a definire un perimetro d’azione molto netto per le assemblee condominiali. La Corte di Cassazione, con sentenze ormai storiche (come la n. 7938/2017), ha affermato che l’assemblea può legittimamente assegnare un posto auto in via esclusiva e continuativa a un condomino disabile. Tale decisione non rappresenta un atto di disposizione di un bene comune, ma una semplice modalità di regolamentazione dell’uso, finalizzata a uno scopo di solidarietà e di tutela di un diritto fondamentale. Ancor più incisiva è stata la giurisprudenza di merito: il Tribunale di Verbania (sent. 513/2020), ad esempio, ha dichiarato nulla la delibera che negava tale assegnazione, considerandola in palese contrasto con norme di ordine pubblico.
Per gli amministratori, questo quadro si traduce in un percorso operativo preciso. Un aggiornamento normativo fondamentale, introdotto dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), ha inoltre facilitato il processo, stabilendo che le delibere per l’eliminazione delle barriere architettoniche — e l’assegnazione di un posto auto rientra in questa categoria — possono essere approvate con una maggioranza più snella: il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Di fronte a una richiesta documentata (con certificazione L. 104/1992 attestante una ridotta capacità motoria), l’amministratore ha quindi il dovere di porre la questione all’ordine del giorno. L’assemblea, a sua volta, non delibera una “concessione”, ma riconosce un diritto. È cruciale che il verbale motivi la decisione non come un favore, ma come l’applicazione dei principi di legge per garantire la mobilità e la salute del richiedente. L’assegnazione dovrà poi essere resa effettiva tramite apposita segnaletica, specificando che essa è vincolata al perdurare delle condizioni di disabilità e della residenza del beneficiario nello stabile.
In conclusione, negare o ostacolare l’assegnazione di un posto auto idoneo a un condomino disabile non è solo un atto contrario ai principi di solidarietà, ma espone il condominio a delibere nulle e a contenziosi dall’esito scontato. La corretta gestione di queste situazioni, documentando ogni passaggio e agendo con trasparenza, qualifica l’operato dell’amministratore e rafforza il senso di comunità all’interno dell’edificio.
Francesco Venunzio




