Assemblee condominiali: l’amministratore può scegliere liberamente la sede, purché accessibile a tutti
L’articolo 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che nell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale debba essere indicato il luogo e l’orario della riunione. Nessuna norma, tuttavia, impone che la sede debba trovarsi nello stesso edificio o nelle immediate vicinanze: l’amministratore ha quindi la facoltà di scegliere qualsiasi locale idoneo, anche distante dal condominio, purché raggiungibile da tutti i condòmini.
Un principio di buon senso e correttezza gestionale che ANACI sottolinea come fondamentale per garantire la partecipazione effettiva e la trasparenza della vita condominiale.
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